1. CONCETTO
I diritti umani (= DU)1 appartengono all’uomo in quanto uomo, alla sua propria natura e dignità, al suo valore inalienabile. Essi sono categorie del diritto positivo, ma sono anche categorie etiche in quanto esprimono valori basilari della persona e della convivenza2.
La società non li concede (non sono semplici diritti del cittadino), soltanto li consacra e garantisce, perché i DU sono anteriori ad essa. Questo riconoscimento e questa protezione sono comunque necessari per far sì che i DU diventino una base concreta sulla quale poter cominciare a rendere realtà storica l’ideale utopico dell’umanità pacificata.
I DU “giudicano” ogni struttura sociale. Si potrà dire che in una società c’è “Stato di diritto” se i DU sono rispettati3, cioè se l’uomo è soggetto, centro e fine di quella società.

2. I DIRITTI DELL’UOMO COME BASE DEL BENE COMUNE E PROGETTO ETICO DI PACE
I DU sono oggi un punto di convergenza globale e quindi servono come base del bene comune e di un progetto etico di pace. Così la Dichiarazione dell’ONU afferma che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”4.
img173 (6)Dopo la seconda guerra mondiale hanno assunto una vigenza praticamente universale. La Chiesa li ha accettati e assunti come espressione valida dell’ideale cristiano della pace. Infatti, nella Pacem in terris, sono la chiave di lettura per definire la vera pace.
Comunque, restano ancora lontani dall’ideale biblico. L’amore del prossimo e la sete di giustizia non sono la loro giustificazione etica. Inoltre, riflettono ancora una prevalente impostazione individualista (libertà negativa) che trascura l’impegno per la solidarietà e per la corresponsabilità universale (aiuto positivo).

3. IL CONTRIBUTO FRANCESCANO ALLA FORMULAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI
Ockham è stato determinante nel processo di formulazione dei diritti individuali o soggettivi, che avevano iniziato a prendere forma nel XII secolo5 e arriveranno a maturità nel Seicento. Sostiene che questi diritti positivi “sono basati su diritti o poteri naturali, concessi immediatamente da Dio a tutta l’umanità in genere, senza specificazione o particolarizzazione” 6 e, di conseguenza, l’individuo non può esserne privato senza colpa e senza motivo. Questa enfasi sui diritti soggettivi implica un limite al governo politico e al potere del re. Merino sottolinea che Ockham “è anche il promotore dei diritti non solo degli animali, ma anche degli esseri sensibili e insensibili”7.

4. EVOLUZIONE DEI MODERNI DIRITTI DELL’UOMO Solo nei tempi moderni si concretizza la coscienza chiara e universale dei DU. Le prime dichiarazioni di DU sono la Dichiarazione della Virginia (1776),e la Dichiarazione dell’Assemblea francese (1789)8.
Il processo di Norimberga, alla fine della 2ª guerra mondiale, farà urgente il bisogno di una legge soprannazionale in base alla quale poter giudicare i crimini nazisti. Di conseguenza, si cerca una base più universale, in modo che la tutela dei diritti riceva vigenza giuridica non da un ipotetico patto sociale, ma dalla dignità intrinseca di ogni essere umano. I DU non saranno più visti come semplici diritti che uno Stato concede ai suoi cittadini, bensì come diritti dell’essere umano in quanto tale, per il solo fatto di appartenere alla specie umana.
Questa nuova mentalità si va materializzando in diverse Dichiarazioni e Convenzioni. Mentre le Dichiarazioni sono piuttosto affermazioni di principio, con valore soltanto morale, le Convenzioni (Patti) sono giuridicamente vincolanti per i paesi che li hanno sottoscritti.
Si distinguono almeno tre successive generazioni di diritti, che procedono come per cerchi concentrici e che possono identificarsi con le tre parole del motto della rivoluzione francese (liberté, égalité, fraternité):

4.1. Prima generazione: diritti civili e politici (liberté)
Le prime dichiarazioni moderne dei diritti sorgono alla fine del secolo XVIII in un’atmosfera illuminista, laicista e talora anticlericale. Di fronte ai privilegi ereditari della nobiltà, che aveva sostenuto l’assolutismo precedente, il liberalismo classico propone di basare la struttura politica e giuridica della società sui DU, in quanto espressione della autonomia umana (impostazione laica) e della comune eguaglianza di tutti (democrazia).
Si difende il diritto del singolo alla libertà di pensiero, di stampa, di coscienza e di religione, di proprietà privata. Si tratta di diritti civili e politici, capiti come barriere dell’individuo di fronte alla tirannia e alle intromissioni indesiderate. img175 (1)
La parola chiave sarà “libertà”, capita in senso formale, negativo (libertà da). La libertà è capita come autonomia e assenza di costrizione, cioè come una non ingerenza da parte dello Stato nella vita del cittadino, invece a vederla come dirittorivendicazione che lo Stato deve garantire. In realtà si tratta di una libertà soltanto formale, giacché senza l’aiuto positivo questi diritti diventano un privilegio di quei pochi che possono farsi valere; infatti, serve a poco la proclamazione formale dei diritti se mancano strumenti idonei per garantire l’effettivo rispetto.
Lo Stato non deve intromettersi, però di fatto li limiterà a “diritti del cittadino”. In questa impostazione, i poteri pubblici non devono intromettersi nel gioco democratico (“Laisser faire”), limitandosi a garantire il rispetto formale a questi diritti (“Stato dei vigili notturni”). Lo Stato dovrà garantire il diritto alla libertà, alla vita, alla proprietà privata, cioè veglierà perché gli individui non siano impediti, uccisi o spogliati dai propri ben. Però, chi è già povero non avrà diritto a essere aiutato per poter avere cibo o proprietà. Le donne e gli schiavi saranno pure discriminati9.
La forte idea di sovranità degli stati di allora ridurrà l’ambito di questi diritti, che saranno in pratica circoscritti a semplici diritti del cittadino, senza una effettiva valenza universale. Ogni Stato sovrano si sentirà in grado di determinare quali diritti sono da rispettare e il modo di farlo.

4.2. Seconda generazione: diritti economici, sociali e culturali (partecipazioneegalitè)
I diritti della prima generazione entreranno in crisi alla fine del novecento. Le lotte sociali di quel periodo faranno capire che i DU non sono possibili se manca un minimo livello di benessere e di sicurezza materiale.
Per far fronte alla crisi sociale ed economica che alimentava le rivoluzioni comuniste, lo stato liberale diventa stato sociale all’inizio del s. XX. La libertà formale del laisser faire sarà completata con i diritti che accennano il ruolo dello Stato nell’aiutare a vivere umanamente. In base alla giustizia distributiva, lo Stato darà a ciascuno secondo le proprie capacità e necessità. Si riconosce così il diritto di tutti all’educazione, alla sanità pubblica, alle pensioni.
La parola chiave sarà adesso la “partecipazione” attiva di tutti. Lo stato non deve già astenersi (laisser faire), ma deve assicurare attivamente il benessere e la partecipazione di tutti. Il singolo è chiamato a partecipare attivamente in condizioni di uguaglianza; cioè, avrà il diritto e l’obbligo di partecipare attivamente alla vita pubblica e al controllo dei governanti.
La libertà non è soltanto un diritto formale di un soggetto astratto, immutabile, ma un appello e una responsabilità concreta a creare le condizioni che favoriscano la partecipazione di tutti.
Ai diritti civili e politici della prima generazione, si aggiungono adesso i diritti economici, sociali e culturali, per esempio: il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, alla cura della salute, all’istruzione.

4.3. Terza generazione (parola chiave: solidarietà fraternitè) I diritti della terza generazione sorgono nelle ultime decadi per rispondere ai pericoli che le nuove tecnologie pongono alla persona e al suo entourage. Mentre quelli delle due prime generazioni erano diritti del singolo, questi tendono a comprendere tutti gli uomini considerati non solo come singoli, ma anche come membri di un determinato gruppo o paese (diritti delle minoranze etniche, religiose, culturali, linguistiche). Si tende pure a comprendere il cosmo che deve restare a servizio dell’intera umanità, presente e futura (evitare l’inquinamento, sfruttamento, rottura di equilibri naturali…) 10.
img179 (6)Questi diritti promuovono la qualità della vita, la pace, la tolleranza tra paesi e culture, l’ingerenza umanitaria, l’ecologia, la privacy. Alcuni esempi: il diritto all’autodeterminazione dei popoli, il diritto alla pace, il diritto allo sviluppo, i diritti ambientali, i diritti dell’infanzia, i diritti della donna. Si basano su una solidarietà internazionale che va oltre il concetto chiuso di sovranità nazionale. Tutti gli stati della terra saranno adesso partecipi di un unico patto sociale, in pari dignità. L’intera comunità internazionale deve aiutare quelli che sono nel bisogno e vegliare per il rispetto delle minoranze all’interno di ogni stato. I cittadini, in quanto membri della famiglia umana, devono associarsi (azione popolare) per difendere questi diritti.
Si parla già di una quarta generazione di diritti, relativi al campo delle manipolazioni genetiche e della bioetica, delle nuove tecnologie della comunicazione, del mondo degli animali.

5. MAGISTERO E DIRITTI INDIVIDUALI
Il Magistero ecclesiastico mostrò inizialmente la sua diffidenza di fronte al concetto di diritti umani, provocata dal fatto che le dichiarazioni dei DU nascono in un contesto illuminista, laicista e talora anticlericale. Sono proclamati in opposizione rivoluzionaria alle autorità tradizionali (inclusa la Chiesa). Perciò, prima di accettarli, la Chiesa li situerà sullo sfondo del diritto iscritto dal Creatore nella natura umana.
Da Pio XII in poi, la Chiesa li accetta e assume. Si arriva così ad affermare che Dio, in Cristo, è l’autore, il garante e il vindice dei DU. La Chiesa considera che i diritti/doveri universali scaturiscono dalla stessa natura dell’uomo, che è degna perché creata a immagine di Cristo e da Lui redenta11. Nel mistero pasquale, Cristo si è immolato e si è unito ad ogni uomo. Questo determina la fondamentale uguaglianza e l’intangibilità di tutti gli esseri umani.

5.1. Giovanni XXIII:
L’enciclica Pacem in terris è il documento magisteriale che tratta i DU in modo più esplicito e articolato. In realtà, è tutto impostata nell’evidenziare che la pace è possibile solo nel rispetto dell’ordine stabilito da Dio; il che comporta il rispetto delle persone e dei loro diritti. A questo scopo, valorizza positivamente la Dichiarazione dell’ONU (1948)12 e fa una propria dichiarazione sistematica dei DU secondo le varie forme di società in cui la persona si trova inserita13.
Diritti “e doveri” scaturiscono dalla dignità dell’uomo14 e quindi devono essere tutelati giuridicamente e promossi in modo attivo15.

5.2. Concilio Vaticano II: Il Concilio Vaticano II Riconosce e accetta i DU. La Chiesa “proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque”16. Il Concilio, infatti, accetta la legittima autonomia delle realtà terrene e la capacità umana di auto-fondarsi. Questi diritti, infatti, accennano l’uguaglianza fondamentale di tutti gli uomini nella diversità delle loro capacità personali (GS 29) img181 (2)
I DU non sono autonomia assoluta di fronte a Dio e agli altri. Sarebbe sbagliato capire i diritti come barriere individualistiche o come autonomia del singolo di fronte alla legge divina. I DU non sono per proteggersi dalla società, bensì per poter parteciparne pienamente. Infatti, il concilio propone un’etica profondamente sociale (GS 30), perché la propria dignità e vocazione si esprime nella partecipazione responsabile al servizio della comunità (GS 31). Propone pure la libertà religiosa come diritto fondamentale della persona (DH).

5.3. Dopo il Concilio
Seguendo le indicazioni conciliari, Paolo VI afferma che la dignità dell’uomo e la pace esigono la difesa e promozione dei DU. Ci sarà pace se i DU sono tutelati. L’enciclica Populorum progressio rivendica lo sviluppo come condizione necessaria per far sì che i DU diventino una realtà concreta17. Papa Francesco aggiunge che il modello di sviluppo deve rispettare e promuovere i diritti umani (LS 93; SRS 33). Afferma il diritto di tutti a uno sviluppo integrale (LS 157) e a una vita in pienezza, cioè il “diritto a vivere e ad essere felici” (LS 43).

6. DIRITTI UMANI E BENE COMUNE COSMICO
Papa Giovanni Paolo II afferma che i DU sono necessari per la pace mondiale purché siano vincolati al bene comune18, che deve essere capito in prospettiva universale. Perciò, il Papa relaziona i DU con i problemi economici “globali” (SRS 26).
Papa Francesco ribadisce che la cura dell’ambiente è un diritto umano fondamentale, anche delle generazioni future.
I diritti ambientali formano parte della terza generazione dei diritti umani (=DU) e si basano su una solidarietà che va oltre il concetto chiuso di sovranità nazionale. Tutti gli stati devono impegnarsi nel mantenimento delle risorse e dell’equilibrio ambientale in modo tale da soddisfare le esigenze presenti senza compromettere quelle delle generazioni future.

CONCLUSIONE
Ci sono ancora molti problemi da risolvere per far sì che i DU siano una realizzazione concreta dell’ideale biblico di pace. Si discute sulla giustificazione stessa e sul fondamento ultimo dei DU. Il rifiuto del giusnaturalismo astorico ha portato spesso all’estremo contrario del positivismo giuridico. La mancanza di un fondamento oggettivo e trascendente dei DU rende difficile l’equilibrio tra la sua dimensione privata e pubblica.
Un altro problema riguarda la gerarchia che si stabilisce tra loro. Senza una chiara gerarchizzazione, si può arrivare a un’inflazione di DU e alla perdita del suo significato e del suo valore effettivo. La Commissione teologica internazionale dispone i DU in tre livelli19.
Mancano strumenti giuridici internazionali idonei per garantirli e promuoverli. Non basta riconoscere i diritti se poi questi non possono essere esercitati con dignità perché mancano l’aiuto e le condizioni necessarie. La proposta cristiana di un’opzione preferenziale per il povero è una risposta concreta per rendere possibile l’esercizio dei DU.
Si parla molto di DU, ma poco dei doveri umani universali. Se non è collocato nel quadro dei doveri, il diritto può sembrare illimitato, assoluto, e perciò senza senso20. Senza doveri, la libertà può servire di scusa al dispotismo e anche al terrorismo.
Nella tradizione liberale dei diritti l’unico limite che si è disposti ad accettare per una libertà soggettiva intesa come originaria ed assoluta è l’eguale libertà degli altri soggetti: “la libertà consiste nel fare tutto ciò che non nuoce ad altri” (Montesquieu). La libertà sarebbe puro arbitrio soggettivo, senza nessun radicamento oggettivo né trascendente.
Nonostante queste difficoltà, i DU sono oggi un buon punto di partenza per costruire la vera pace in un mondo globalizzato. I DU possono diventare il fondamento di un’etica sociale universale.
La pace è frutto della giustizia, il che implica la tutela e promozione dei DU. Nel mondo pluralistico e globalizzato, i DU possono servire come base comune di norme e valori. Il riconoscimento mondiale dei DU può portare a un consenso etico e normativo per una coesistenza pacifica nella libertà e nella giustizia.
La Chiesa si sente chiamata a rispettare i DU in sé stessa. Per la sua stessa natura di sacramento della salvezza, la Chiesa è chiamata a essere testimone e a farsi ministra del messaggio evangelico integrale: per questo deve diventare sempre più il luogo dove anche i DU sono pienamente riconosciuti e integralmente rispettati; e deve proclamarli e promuoverli come parte integrante dell’evangelizzazione.
L’interesse della Chiesa verso i problemi sociali è parte irrinunciabile della sua missione evangelizzatrice (CA 54). Su questo sfondo, la Chiesa si riconosce il compito e la responsabilità di proclamare, testimoniare e promuovere i DU. L’annuncio della buona novella evangelica si traduce così in promozione dell’uomo in tutti i suoi valori.
La Chiesa è chiamata al servizio degli uomini, soprattutto di quelli che soffrono la povertà, il disprezzo e vengono calpestati nella loro dignità (opzione preferenziale per i poveri).

Martin Carbajo Nùñez, ofm
Teologia morale e Etica della comunicazione
(Pontificia Università Antonianum,
Alfonsiana e FST Università di San Diego)

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1 Useremo come equivalenti le espressioni “diritti dell’uomo”, “diritti umani” e “diritti fondamentali”.

2 Lo Stato tutela i DU non in quanto sono valori morali (attinenti, cioè alla coscienza), ma in quanto sono diritti sociali (attinenti, cioè, al bene comune). Lo stato non giudica la coscienza soggettiva, ma semplicemente impedisce un’ingiustizia oggettiva, in questo caso le violazioni che toccano i diritti altrui.
3 Nessuna legalizzazione giuridica può legittimare moralmente la violazione di un diritto fondamentale (pensiamo al caso delle leggi abortiste)
4 ONU, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10- 12-1948, preambolo.
5 Sull’influsso dei canonisti del secolo XII sulla formazione dei diritti soggettivi e sullo stesso Ockham: TIERNEY, B., The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law (1150-1625), Eerdmans, Cambridge 2001, 202-203.
6 G. OCKHAM, Opera politica, I c.1 p.229, lin.18-26, Manchester UP, Manchester, 1974, citato in Fernández, C.J., “Iusnaturalismo, Voluntarismo, derechos subjetivos y otros problemas en la Opera política de Ockham”, in Anuario filosófico 41/1 (2008) 139-154, qui 144 [traduzione mia].
7 J.A. MERINO, Francisco de Asís y la ecología, PPC, Madrid 2008, 135 [traduzione mia].
8 Di fatto, però, la teorica uguaglianza di tutti è vanificata dalla difesa della proprietà privata e degli imprenditori. Ad esempio, la Costituzione del 1791 pone tre livelli di partecipazione alla gestione pubblica, determinati in base alla ricchezza individuale.
9 I pensatori liberali del periodo classico si riferiscono all’uomo benestante quando idealizzano l’autonomia morale della persona. A. ARBLASTER, The rise and decline of Western Liberalism, Basil Blackwell, Oxford 1984, 15. “I non proprietari di beni in America non furono pienamente qualificati come esseri umani fino al secondo quarto del XIX secolo, e gli schiavi non lo furono fino al terzo quarto del secolo; le donne non fecero ingresso nel magico cerchio degli elettori fino al XX secolo”. L. SWIDLER, Diritti umani; una panoramica storica, in Concilium 26 (1990) 185.
10 Alcuni studiosi discutono l’appartenenza di questi nuovi diritti all’ambito dei diritti umani in senso classico, in quanto non riferibili al singolo individuo, ma all’umanità collettivamente intesa.
11 Cf. GIOVANNI XXIII, “Lettera enciclica Pacem in terris”, 11-04-1963, [PT], n. 5, in AAS 55 (1963) 257-304; GS 26; CA 44; CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale nella formazione sacerdotale, 30-12- 1988, n. 31.
12 Cf. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale nella formazione sacerdotale, 30-12-1988, n. 33.
13 PT 6.
14 PT 5; 15. In realtà in dovere etico precede e fonda il diritto sociale. Cf. DH 3; PONT. COMMISSIONE JUSTITIA ET PAX, La Chiesa e i diritti dell’uomo, 1974, n. 46. 15 PT 13. “Ciò richiede che la convivenza umana sia ordinata, e quindi che i vicendevoli diritti e doveri siano riconosciuti a attuati; ma richiede pure che ognuno porti generosamente il suo contributo alla creazione di ambienti umani, in cui diritti e doveri siano sostanziati di contenuti sempre più ricchi”. PT 16.
16 “La Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. Questo movimento tuttavia deve essere impregnato dallo spirito del Vangelo e dev’essere protetto contro ogni specie di falsa autonomia.
img185Siamo, infatti, esposti alla tentazione di pensare che i nostri diritti personali sono pienamente salvi solo quando veniamo sciolti da ogni norma di legge divina. Ma per questa strada la dignità della persona umana non si salva e va piuttosto perduta”. GS 41. Cf. CONCILIO VATICANO II, “Costituzione pastorale Gaudium et spes”, 07-12-1965, [GS], n. 76, in AAS 58 (1966) 1025-1120; GIOVANNI PAOLO II, “Lettera enciclica Redemptor hominis”, 4-03-1979, [RH], n. 17, in AAS 71 (1979) 257-324; ID., “Lettera enciclica Centesimus annus”, 1-05-1991, [CA], n. 22, in AAS 83 (1981) 793-867; CIC can. 747; Catechismo della Chiesa cattolica (1997), [CCC], n. 1930, Lev, Ciudad del Vaticano 1997.
17 “Paolo VI, nell’enciclica Populorum progressio […] mette in evidenza il loro fondamento cristiano e mostra come la fede ne trasformi la stessa dinamica interna. Si deve inoltre osservare che, se la Pacem in terris è la carta dei diritti dell’uomo, la Populorum progressio costituisce la carta dei diritti dei popoli poveri allo sviluppo. Più tarde, Giovanni Paolo II, approfondendo questa riflessione, fonda i diritti umani simultaneamente nelle tre dimensioni della verità completa sull’uomo: nella dignità dell’uomo in quanto tale, nell’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, nell’uomo inserito nel mistero di Cristo”. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale nella formazione sacerdotale, 30-12-1988, n. 33.
18 “La pace si riduce al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo – opera di giustizia è la pace”. Perciò chiede che “i diritti dell’uomo diventino, in tutto il mondo, principio fondamentale dell’azione per il bene dell’uomo”. RH 17; CA 47.
19 “Certi diritti sono così fondamentali che mai possono essere ricusati senza che sia messa in pericolo la dignità stessa della persona. In quest’ottica il Patto internazionale del 1966 afferma che certi diritti non possono mai essere violati, come per esempio il diritto alla vita (a.6), la dignità inerente alla persona umana (a.7 e 10), l’uguaglianza fondamentale (a.2 e 26), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (a. 18). Altri diritti si collocano a un livello inferiore, ancorché siano essi pure in radice essenziali, come ad esempio, per alcune categorie di persone, certi diritti civili, politici, economici, sociali, culturali.
Sotto certi aspetti, infatti, essi possono talora apparire solo come conseguenze contingenti dei diritti fondamentali, come condizioni pratiche della loro applicazione perfetta, ma anche legate a circostanze storiche e geografiche. Perciò, simili diritti possono sembrare meno intangibili, soprattutto in circostanze difficili, purché non si giunga in tal modo a negare gli stessi diritti fondamentali. Altri DU, infine, si possono considerare come postulati dall’ideale che si impone e del progresso voluto dalle comune generalizzazione dell’umanizzazione, più che come esigenza del diritto delle genti e come norme strettamente obbligatorie”. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Dignità e diritti della persona umana, 6-10-1984.
20 Omnis determinatio est negatio, dice l’adagio scolastico. Senza doveri, i diritti diventano assoluti su tutto e su tutti.