Proponiamo alcuni commenti tratti da Sir (24/1/2017)

img181“La Corte non accetta di legalizzare una situazione di fatto “avvenuta in violazione di regole importanti del diritto italiano”. Gregor Puppinck, di European Centre for Law and Justice, commenta la sentenza odierna con la quale la Grande Chambre della Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso della coppia Paradiso e Campanelli, cui era stato sottratto il bambino avuto con maternità surrogata e con il quale non esiste alcun legame genetico. Puppinck spiega che la coppia si era rivolta a una società privata in Russia che aveva fatto da tramite per l’“utero in affitto” e il “donatore” maschio di gameti, versando il corrispettivo di 49mila euro.
Il bambino era poi stato con la coppia, rientrata in Italia, per soli sei mesi. Per la Corte non si è sviluppato così un vero legame familiare e ha dato ragione al tribunale italiano che aveva invece affidato il neonato a un’altra famiglia. Puppinck parla di “decisione importante”, assunta con 11 voti contro 6. “In questo modo la Corte” inoltre “rende agli Stati europei una certa facoltà di lottare contro la maternità surrogata internazionale”.
Occorre però sottolineare, spiega l’esperto, come “questo caso si distingua dalle precedenti sentenze pronunciate contro la Francia” (casi Mennesson, Labassée) proprio perché nel caso odierno, a differenza dei precedenti “il bambino non ha alcun legame biologico” con la coppia che ha proceduto con la maternità surrogata in Russia.
“Una sentenza importante, che non ci dice tutto sui limiti di liceità della maternità surrogata, ma che almeno pone dei paletti”: Laura Palazzani è docente di Filosofia del diritto all’Università Lumsa di Roma e vice presidente del Comitato nazionale per la bioetica. “Si tratta di un pronunciamento di notevole rilievo, anche perché è una sentenza definitiva che fa giurisprudenza a livello internazionale”. Secondo Palazzani “si stabilisce anzitutto un limite al turismo procreativo, secondo il quale una coppia che ha avuto un bambino all’estero mediante la maternità surrogata (proibita nel proprio Paese) tornava in patria con la quasi automatica certezza del riconoscimento del bambino nato come proprio figlio”.
Altrettanto interessante il fatto, secondo l’esperta di bioetica, che “la Grande Chambre abbia stabilito che non c’è, in questo caso, violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, che tratta del diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Secondo Palazzani il pronunciamento va nella direzione della protezione dell’interesse superiore del bambino, riconoscendo che vi sono “condizioni minime per stabilire quando sussista un legame familiare, identificate nella presenza di un legame biologico e nella conformità alla legislazione internazionale dell’adozione”. “Questi sono ritenuti requisiti minimi per evitare l’incertezza e precarietà giuridica dei legami genitori/figli”.
“Non basta provare affetto e vivere per qualche tempo con un bambino per essere riconosciuti genitori”.
“La sentenza della Grande Chambre sulla maternità surrogata può essere solo salutata con speranza, come garanzia di una prospettiva giuridica di civiltà, in opposizione alla cultura dei desideri individuali. È bene ribadirlo: la genitorialità non può essere un diritto o una pretesa”. Lo afferma Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita (Mpv), a proposito del pronunciamento della Corte dei diritti umani di Strasburgo in tema di maternità surrogata.
“Normalmente – aggiunge – si diviene genitori per ragioni biologiche. L’eccezione non può essere l’utero in affitto o l’acquisto di gameti, ma l’adozione effettuata solo nell’interesse del bambino e non per la soddisfazione degli aspiranti genitori”. “Chiediamo che venga ora calendarizzata la nostra proposta di legge perché il reato di maternità surrogata sia perseguibile anche se commesso all’estero. È l’unico modo per porre finalmente fine a un turpe traffico e allo sfruttamento di donne in condizioni di bisogno”.